Formazione Professionale Continua

Versione stampabile

Il ruolo degli Ordini in materia di formazione e aggiornamento degli iscritti è disciplinato dal Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, adottato dal CNI e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013. L'unità di misura della formazione professionale continua è il credito formativo professionale (CFP)

L’obbligo di aggiornamento professionale interessa il “professionista”, così come definito all’art. 1, comma 1, lett. b} del DPR n.137/2012.

Per esercitare la professione, l'ingegnere iscritto all'albo deve essere in possesso di almeno 30 CFP. Agli iscritti all'albo, alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo, sono stati accreditati 60 CFP.

L'aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite percorsi di formazione professionale continua, con modalità diverse:

  • apprendimento formale, ovvero apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università (corsi, master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca);
  • apprendimento non formale, ovvero apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale del professionista: corsi, seminari, convegni, stage etc; i CFP saranno attribuiti solo alla frequenza di corsi o eventi organizzati dagli Ordini professionali o da altri Enti autorizzati dal CNI;
  • apprendimento informale, che si realizza nell'esercizio della professione di ingegnere nelle situazioni ed interazioni del lavoro quotidiano, nello studio e ricerche o nella partecipazione a commissioni e/o gruppi di lavoro; potranno essere attribuiti a questa tipologia di apprendimento un massimo di 15 CFP all'anno.

A prescindere dalla attività formativa svolta, il numero massimo di CFP cumulabili è di 120. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Al raggiungimento degli zero CFP non vengono attuate ulteriori detrazioni. Al di sotto di 30 CFP, l'iscritto non potrà esercitare attività professionale, pena sanzioni disciplinari.

Si pubblica di seguito la normativa di riferimento relativa all'aggiornamento professionale.