Statuto della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri di Latina

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Art. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina, la Fondazione denominata "Fondazione dell’Ordine  degli Ingegneri della provincia di Latina".

La Fondazione è persona giuridica privata senza scopo di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale.

L’attività della Fondazione è regolata dall’Atto Costitutivo, dal presente Statuto e da Regolamenti interni, se vigenti.

Art. 2) SEDE

La Fondazione  ha sede legale presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina, attualmente in Latina, Piazza A. Celli n. 3, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 10.

Art. 3) SCOPO

La Fondazione, apartitica e apolitica non ha scopo di lucro. Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere, e per compito il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa, anche dell’Ordine degli Ingegneri diretta alla crescita degli Ingegneri, dei laureati e dei laureandi in Ingegneria.

A tal fine la Fondazione, in convenzione o cooperazione con l’Ordine degli Ingegneri gestirà la Formazione Professionale Continua conformemente al Regolamento per l’aggiornamento delle competenze professionali pubblicato sulla G.U. n.13/2013.

Inoltre potrà:

  • essere un interlocutore autorevole in grado di tutelare gli interessi di categoria anche a livello istituzionale;
  • istituire corsi e scuole di preparazione, orientamento e perfezionamento della professione in tutte le modalità ritenute opportune, anche avvalendosi di consulenti esterni, il tutto in conformità e nei limiti di quanto stabilito dall’art.35 del D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 e quindi, fra l’altro, con esclusione di ogni attività diretta al rilascio di titoli di studio o di diplomi di istruzione secondaria universitaria o post-universitaria;
  • istituire corsi di formazione e aggiornamento per professionisti in tutte le modalità ritenute opportune, anche avvalendosi di docenti ed esperti esterni;
  • promuovere e realizzare iniziative editoriali (riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, anche via web, con l'esclusione di giornali quotidiani;
  • sostenere l'attività di enti (inclusi gli altri Ordini prevalentemente locali ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, sociali, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire, anche con il finanziamento della Fondazione;
  • promuovere, organizzare e finanziare convegni e riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici, sociali, economici, giuridici e tributari;
  • promuovere, finanziare e organizzare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico - economiche di interesse per gli Ingegneri, in tutte le forme opportune;
  • promuovere e finanziare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche e giuridico - economiche, di interesse per gli Ingegneri, consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;
  • promuovere e finanziare le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali, anche attraverso l’organizzazione di corsi, convegni, ricerche;
  • provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca universitaria e di altri enti pubblici e privati;
  • organizzare attività culturali, scientifiche,  tecniche e ricreative anche  in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri,  nonché per favorirne gli scambi e le relazioni interpersonali;
  • organizzare e sostenere le attività culturali e le iniziative di promozione della professione attuate dalle associazioni e dai sindacati degli ingegneri operanti nel territorio della provincia di Latina;
  • istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica, nelle materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche ricadenti nel settore dell’ingegneria. Tali borse di studio saranno rese note attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà le borse di studio con deliberazione insindacabile adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti nella seduta;
  • promuovere iniziative dedicate alle ultime classi delle scuole secondarie ai fini dell’illustrazione delle attività e delle opportunità professionali dell’Ingegnere, corsi universitari, post-universitari e/o master;
  • organizzare, promuovere, sovvenzionare "stages" di Ingegneri presso professionisti, società, imprese e/o enti sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi;
  • fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate anche attraverso la stipula di convenzioni e/o accordi;
  • promuovere e concorrere alla partecipazione a Bandi per il reperimento di fondi strutturali Europei, Regionali e/o altro per il perseguimento dei propri scopi;
  • promuovere attività di ricerca tecnico-scientifica nelle materie oggetto della professione di ingegnere;
  • fornire adeguato sostegno organizzativo, logistico, strutturale e divulgativo per facilitare l’ingresso degli ingegneri nel mondo del lavoro;

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche mobiliare, immobiliare e finanziaria, economica o imprenditoriale, anche di prestazione di servizi che, direttamente od indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile, necessario o pertinente  per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.

La Fondazione opera:

  • prioritariamente nell'ambito del territorio di pertinenza dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina;
  • secondariamente in ambito regionale, nazionale ed internazionale;

Inoltre la Fondazione agirà, in tutti quei casi in cui emerga la necessità e l'opportunità, in sintonia e collaborazione con le altre Fondazioni costituite presso gli altri Ordini professionali, provinciali o nazionali. In ogni caso con le stesse Fondazioni provinciali o nazionali degli Ordini professionali  verranno istituite, con le modalità che si riterranno più opportune, forme di scambio informativo sulle attività svolte o iniziative comuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali di cui al presente articolo.

Art. 4) PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dai beni conferiti dall’Ente fondatore come risulta dall'atto costitutivo;
  • dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati, nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art. 3) del presente Statuto;
  • da introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione;
  • dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Art. 5) ENTRATE

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

  • proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3) del presente Statuto;
  • proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4) del presente Statuto;
  • eventuali contributi elargiti annualmente dal Consiglio dell’Ordine sulla base di programmi di attività preventivate dettagliatamente dal Consiglio d’Amministrazione; 
  • ogni eventuale contributo, elargizione sponsorizzazione/pubblicità di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
  • eventuali contributi derivanti dal reperimento di fondi strutturali Europei, Regionali e/o altri organismi istituzionali.

Art. 6) SOSTENITORI

Potranno essere ammessi in qualità di sostenitori della Fondazione, le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici e privati, anche non economici, che abbiano versato un contributo in favore della Fondazione medesima ritenuto, pertinente e fattivo dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7) ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio di Amministrazione

il Presidente

i Revisori dei Conti

possono inoltre essere nominati i seguenti organi a discrezione del Consiglio di Amministrazione:

il Responsabile Amministrativo

il Comitato tecnico-scientifico

Art. 8) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione della Fondazione è riservata ad un Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina, Ente Fondatore, che è composto da un numero dispari di Consiglieri, da un minimo di  5 ad un massimo di 13 Consiglieri.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere formata da Consiglieri dell’Ordine in carica.

Lo stesso Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri le cariche di Presidente, Segretario, Tesoriere e un Vicepresidente. In sede di costituzione della Fondazione il Presidente viene nominato direttamente dal Fondatore per il primo periodo di durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina e, quindi, la scadenza e/o il venir meno per qualsiasi causa del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri determinerà la scadenza e/o il venir meno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri determinerà la necessità di provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che dovrà essere nominato entro 90 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina.

Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto predetto nel presente articolo. I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina ha la potestà, a suo insindacabile giudizio, comunque opportunamente motivato, di revocare in qualsiasi momento il mandato conferito ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, e di procedere eventualmente a nominare il sostituto.

Art. 9) SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La carica di Consigliere è gratuita. A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.

Art. 10) ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

  1. approva entro il 30 novembre di ogni anno il conto preventivo anche finanziario dell'anno successivo, predisposto dal Tesoriere, eventualmente in collaborazione con il Responsabile amministrativo;
  2. approva il conto consuntivo (bilancio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), il rendiconto finanziario di ogni anno solare (entro il 30 marzo dell'anno successivo), predisposti, se ve ne è stata la nomina, da parte del Responsabile amministrativo, e la relazione illustrativa pertinente la gestione della Fondazione predisposti dal Tesoriere, eventualmente in collaborazione con il Responsabile amministrativo;
  3. trasmette sia il conto preventivo che il conto consuntivo entro 20 giorni dalla loro approvazione al Consiglio dell’Ordine per la successiva divulgazione agli iscritti;
  4.  assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
  5. delibera l'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti, salve restando le formalità stabilite dalla legge;
  6. decide sugli acquisti, alienazioni e investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
  7. stabilisce i programmi della Fondazione;
  8. convoca, ove lo ritenga opportuno, una riunione dei sostenitori della Fondazione di cui al precedente art. 6, al fine di conoscere il loro parere, comunque non vincolante, su particolari iniziative della Fondazione;
  9. propone le modifiche dello Statuto a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
    Tali proposte successivamente alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dovranno essere approvate, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina.
  10. Istituire eventuali sedi operative distaccate.
  11. Coordina l’attività dei soggetti sostenitori.
  12. Nomina i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico.
  13. Delibera sulle richieste/proposte del Comitato Tecnico-Scientifico.

Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, anche con procure ad negotia, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vice-Presidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.

In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta dal Consigliere più giovane tra i presenti alla seduta di Consiglio.

Art. 11) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con cadenza almeno trimestrale e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti, con avviso contenente l'ordine del giorno, inviato almeno 3 (tre) giorni  prima della data della riunione con qualsiasi mezzo certificato. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con PEC spedito almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

Art. 12) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto indicato alla lettera i) dell’art.10 che precede riguardo le modifiche del presente Statuto, delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente, ovvero di chi presiede la riunione ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti dal Segretario ed in sua assenza dal Consigliere più giovane tra i presenti alla seduta di Consiglio, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Art. 13) PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice-Presidente, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Il Presidente promuove i contatti e le relazioni anche di carattere internazionale volte ad affermare e a qualificare la Fondazione nel raggiungimento degli scopi istituzionali. Il Presidente dà impulso ed esercita le attività rappresentative della categoria degli Ingegneri sviluppando i rapporti ed interloquendo con tutte le autorità pubbliche presso le quali è possibile e/o necessario promuovere e tutelare la figura dell’Ingegnere.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue, insieme con il Segretario, le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta, sorvegliando il buon andamento della Fondazione e l’osservanza dello Statuto.

In caso di motivata urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti su delega del Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 14) SEGRETARIO E TESORIERE DELLA FONDAZIONE

Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni consiliari, tiene i registri eventualmente prescritti, cura, insieme con il Presidente, la corrispondenza, autentica le copie delle deliberazioni del Consiglio, ha in consegna l’archivio e la biblioteca.

Il Tesoriere è responsabile del patrimonio della Fondazione; predispone, eventualmente in collaborazione con il Responsabile amministrativo di cui al successivo art. 15, la bozza di bilancio preventivo e consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione; relaziona, ove richiesto dall'Ente Fondatore e/o dai Revisori dei Conti, sull'andamento della gestione della Fondazione, nonché sullo stato patrimoniale della Fondazione stessa.

Provvedono agli incassi ed ai pagamenti della Fondazione il Tesoriere ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione congiuntamente.

Art. 15) RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di un Responsabile amministrativo; in tal caso, lo stesso Consiglio provvederà poi alla sua nomina, a stabilirne la durata in carica, che non potrà comunque superare la durata del Consiglio, ed a fissarne il relativo compenso.

Il Responsabile amministrativo, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, avrà funzioni di coordinamento delle attività della Fondazione e dei collaboratori esterni (eventualmente chiamati dal Consiglio di Amministrazione a partecipare alle singole iniziative della Fondazione); si occuperà di predisporre i programmi di attività della Fondazione, in base ai criteri formulati dal Consiglio di Amministrazione, e, successivamente, curerà l’attuazione dei programmi medesimi, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, essendo responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Inoltre, sulla base delle indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione, il Responsabile amministrativo collaborerà con il Tesoriere alla predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo annuale.

Al Responsabile Amministrativo possono essere attribuite procure ad negotia per adempimenti tributari e contributivi, egli dirigerà e coordinerà gli uffici della Fondazione, controllerà le attività di tutti i comitati ed altri organismi formati per delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Art. 16) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, secondo le maggioranze stabilite dall'articolo 12 del presente statuto, l'emanazione di un regolamento che disciplini il funzionamento della Fondazione nell'ambito di quanto previsto dal presente statuto.

Art. 17) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

La Fondazione, per lo svolgimento delle attività previste dall’art.3 del presente Statuto, può avvalersi delle Commissioni dell’Ordine e, a richiesta del Consiglio di Amministrazione,  di un Comitato tecnico-scientifico che ha funzioni consultive e di un Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico di propria nomina. Il Comitato ha funzioni propositive in materie culturali. Il Comitato è composto da un numero variabile di componenti. I componenti del comitato che sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sono esperti/studiosi che si siano distinti per contributi scientifici nei settori di competenza della Fondazione.

I componenti del Comitato tecnico-scientifico saranno eventualmente remunerati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, ad essi spetterà il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 18) REVISORI DEI CONTI

Il Consiglio dell’Ordine nomina un Revisore dei Conti effettivo ed eventualmente un supplente tra gli iscritti all’Albo dei Revisori, e ne stabilisce e sostiene il relativo compenso. Il Revisore ed il Supplente rimangono in carica con la stessa decorrenza e per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Quando, durante il periodo di mandato, il Revisore effettivo viene a cessare, per qualsiasi motivo, dalla sua carica, viene sostituito dal Revisore Supplente.

Il Revisore dei Conti esercita funzioni di vigilanza sull’attività amministrativa della Fondazione, statutaria e di legge, in particolare provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa. Il   Revisore dei Conti sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle quali sarà posto all’ordine del giorno l’approvazione dei conti preventivo e consuntivo.

Annualmente il  Revisore dei Conti riferirà al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina, sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

Le relazioni del Revisore devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

Al Revisore dei Conti spetta un compenso annuo nella misura fissata dallo stesso Consiglio dell’Ordine all’atto della nomina e per tutta la durata dell’incarico.

Art. 19) DURATA E SCIOGLIMENTO

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità ad attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi altra causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina, prioritariamente o ad organizzazioni non lucrative che perseguono  le medesime finalità della Fondazione stessa.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina nomina per tale scopo tre liquidatori.

Art. 20) ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21) NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge applicabili in materia.

Art. 22) NORMA TRANSITORIA

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente eventualmente integrati.

I componenti degli organi in tale prima composizione resteranno in carica fino al termine di scadenza del successivo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina.