Pareri di congruità su parcelle [1]
Il Codice Deontologico all’art. 15.3 e all'art. 15.4, rispettivamente, recita: "E’ sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l’ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione. La violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, è sanzionata a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale, ai sensi dell’art.5, comma 5, della legge 21 aprile 2023 n.49"; "La violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della legge 21 aprile 2023 n. 49 e dalle altre leggi in vigore è sanzionata a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale, ai sensi dell’art.5, comma 5, della legge citata".
Successivamente all’abrogazione delle Tariffe Professionali il Legislatore ha emanato i seguenti decreti:
- D.M. n°140 del 20 luglio 2012 [2] (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un Organo Giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia).
- D.M. del 17 giugno 2016 [3] (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).
Va chiarito che questi due riferimenti normativi non sono affatto tariffe professionali ma costituiscono rispettivamente strumenti affidati al Giudice per la liquidazione dei compensi in caso di contenzioso tra le parti e al Rup per la predisposizione dei corrispettivi da porre a base di gara nei Lavori Pubblici.
La Commissione Parcella rilascia pareri di rispondenza o meno ai parametri di cui ai sopra citati DM.
Per prestazioni effettuate antecedentemente all’abrogazione delle Tariffe Professionali, se espressamente richiesto, rilascia pareri di conformità/congruità ai criteri tariffari vigenti all’epoca della prestazione.
Il rilascio del parere di congruità può avvenire a seguito di presentazione alla segreteria dell'Ordine degli Ingegneri di Latina di apposita istanza scritta.
La segreteria apporrà, su detta istanza, il timbro di deposito con indicazione del numero di protocollo e della data.
L’istanza deve contenere:
- tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l’incarico
- la prova di richiesta al committente del pagamento della prestazione professionale
- la documentazione comprovante l’incarico in oggetto
- la descrizione dettagliata dell’attività professionale svolta
- i documenti richiesti nel modello A di domanda
La richiesta di parere di congruità è attivabile solo su richiesta di un iscritto all'Albo degli Ingegneri di Latina o suoi eredi o aventi diritto in forza di legge.