Circolare n.28/2019 - Liquidazione compensi ai CTU e fatturazione

Versione stampabile

Liquidazione compensi ai CTU e fatturazione

In relazione ai quesiti posti da diversi iscritti, riportiamo di seguito alcuni chiarimenti relativamente alla liquidazione dei compensi ai CTU nei procedimenti civili ed alla relativa fatturazione .

  1. Il reddito derivante dall’attività di consulente tecnico d’ufficio (CTU) resa nell'ambito di un giudizio civile, se è svolta con carattere di abitualità da parte del professionista, dovrà essere assoggettato al regime del reddito di lavoro autonomo, di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR. Tale ipotesi rende necessario il possesso della partita Iva a carico del professionista nonché l’applicabilità della fatturazione elettronica;
  2. Con circolare del 7 maggio 2018, n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina della scissione dei pagamenti, è stato precisato che, con riguardo ai compensi e onorari relativi alle prestazioni rese dal CTU, titolare passivo del rapporto di debito è la parte esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico dal provvedimento del Giudice;
  3. Il CTU deve ritenersi obbligato ad emettere fattura, ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, nei confronti dell’Amministrazione della Giustizia nella quale dovrà essere evidenziato, tuttavia, che la "solutio" avviene con denaro fornito dalla/e parte/i individuata/e dal provvedimento del Giudice. Non trova applicazione la scissione dei pagamenti, pertanto anche l’IVA, se dovuta, sarà a carico della parte esposta  all’obbligo di sopportare l’onere economico;
  4. Analogamente, relativamente al versamento della ritenuta d’acconto IRPEF, di cui all’articolo 25 del citato d.P.R. n. 600 del 1973, questa, dovrà essere versata all’Erario non dall’Amministrazione della Giustizia, ma dalla parte soccombente, titolare passivo del rapporto di debito nei confronti del consulente ed esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico (se quest’ultima sia ricompresa tra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta);
  5. Solo nell’ipotesi che la parte soccombente sia sostituto d’imposta, la fattura, che andrà emessa nei confronti dell'Amministrazione della giustizia, dovrà evidenziare la ritenuta d'acconto IRPEF dovuta in caso di corresponsione di compensi costituenti per il percipiente reddito di lavoro autonomo (articolo 25, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973). Laddove, la parte soccombente, titolare passivo del rapporto di debito esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico, non rivestisse la qualifica di sostituto d’imposta, la ritenuta d’acconto IRPEF non dovrà essere operata e, pertanto, non dovrà essere evidenziata in fattura dal consulente.

Riferimenti:

  • Compenso CTU - Fatturazione elettronica - Ritenuta a titolo di acconto IRPEF - art. 25 del D.P.R. n. 600 del 1973 - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
  • Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 27 giugno 2019, n. 211
  • Circolare n. 9 del 2018  dell’Agenzia delle Entrate