Art. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
A norma degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, è costituita dall'Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina, la Fondazione denominata "Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina".
La Fondazione è persona giuridica privata senza scopo di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale.
L’attività della Fondazione è regolata dall’Atto Costitutivo, dal presente Statuto e da Regolamenti interni, se vigenti.
Art. 2) SEDE
La Fondazione ha sede legale presso l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina, attualmente in Latina, Piazza A. Celli n. 3, e potrà operare anche in altri luoghi che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 10.
Art. 3) SCOPO
La Fondazione, apartitica e apolitica non ha scopo di lucro. Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere, e per compito il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa, anche dell’Ordine degli Ingegneri diretta alla crescita degli Ingegneri, dei laureati e dei laureandi in Ingegneria.
A tal fine la Fondazione, in convenzione o cooperazione con l’Ordine degli Ingegneri gestirà la Formazione Professionale Continua conformemente al Regolamento per l’aggiornamento delle competenze professionali pubblicato sulla G.U. n.13/2013.
Inoltre potrà:
La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche mobiliare, immobiliare e finanziaria, economica o imprenditoriale, anche di prestazione di servizi che, direttamente od indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile, necessario o pertinente per il raggiungimento dei fini istituzionali suindicati.
La Fondazione opera:
Inoltre la Fondazione agirà, in tutti quei casi in cui emerga la necessità e l'opportunità, in sintonia e collaborazione con le altre Fondazioni costituite presso gli altri Ordini professionali, provinciali o nazionali. In ogni caso con le stesse Fondazioni provinciali o nazionali degli Ordini professionali verranno istituite, con le modalità che si riterranno più opportune, forme di scambio informativo sulle attività svolte o iniziative comuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali di cui al presente articolo.
Art. 4) PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
Art. 5) ENTRATE
Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
Art. 6) SOSTENITORI
Potranno essere ammessi in qualità di sostenitori della Fondazione, le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici e privati, anche non economici, che abbiano versato un contributo in favore della Fondazione medesima ritenuto, pertinente e fattivo dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 7) ORGANI DELLA FONDAZIONE
Sono organi della Fondazione:
il Consiglio di Amministrazione
il Presidente
i Revisori dei Conti
possono inoltre essere nominati i seguenti organi a discrezione del Consiglio di Amministrazione:
il Responsabile Amministrativo
il Comitato tecnico-scientifico
Art. 8) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La gestione della Fondazione è riservata ad un Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina, Ente Fondatore, che è composto da un numero dispari di Consiglieri, da un minimo di 5 ad un massimo di 13 Consiglieri.
La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere formata da Consiglieri dell’Ordine in carica.
Lo stesso Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri le cariche di Presidente, Segretario, Tesoriere e un Vicepresidente. In sede di costituzione della Fondazione il Presidente viene nominato direttamente dal Fondatore per il primo periodo di durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina e, quindi, la scadenza e/o il venir meno per qualsiasi causa del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri determinerà la scadenza e/o il venir meno del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, così come il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri determinerà la necessità di provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che dovrà essere nominato entro 90 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina.
Quando, durante il periodo di mandato, uno o più Consiglieri cessano, per qualsiasi motivo, dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato da nuovi Consiglieri, nominati nel rispetto di quanto predetto nel presente articolo. I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina ha la potestà, a suo insindacabile giudizio, comunque opportunamente motivato, di revocare in qualsiasi momento il mandato conferito ad uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, e di procedere eventualmente a nominare il sostituto.
Art. 9) SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
La carica di Consigliere è gratuita. A tutti i Consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni a loro assegnate.
Art. 10) ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri, anche con procure ad negotia, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.
In assenza del Presidente, la sua funzione verrà svolta dal Vice-Presidente. Ove anche questo sia assente le riunioni saranno presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.
In assenza del Segretario del Consiglio di Amministrazione, la sua funzione verrà svolta dal Consigliere più giovane tra i presenti alla seduta di Consiglio.
Art. 11) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente con cadenza almeno trimestrale e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti, con avviso contenente l'ordine del giorno, inviato almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione con qualsiasi mezzo certificato. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con PEC spedito almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.
Art. 12) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto indicato alla lettera i) dell’art.10 che precede riguardo le modifiche del presente Statuto, delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Quando si verifica una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente, ovvero di chi presiede la riunione ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.
Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti dal Segretario ed in sua assenza dal Consigliere più giovane tra i presenti alla seduta di Consiglio, e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.
Art. 13) PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE
Il Presidente ed, in caso di sua assenza od impedimento, il Vice-Presidente, ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. Il Presidente promuove i contatti e le relazioni anche di carattere internazionale volte ad affermare e a qualificare la Fondazione nel raggiungimento degli scopi istituzionali. Il Presidente dà impulso ed esercita le attività rappresentative della categoria degli Ingegneri sviluppando i rapporti ed interloquendo con tutte le autorità pubbliche presso le quali è possibile e/o necessario promuovere e tutelare la figura dell’Ingegnere.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue, insieme con il Segretario, le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta, sorvegliando il buon andamento della Fondazione e l’osservanza dello Statuto.
In caso di motivata urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti su delega del Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.
Art. 14) SEGRETARIO E TESORIERE DELLA FONDAZIONE
Il Segretario redige i verbali delle deliberazioni consiliari, tiene i registri eventualmente prescritti, cura, insieme con il Presidente, la corrispondenza, autentica le copie delle deliberazioni del Consiglio, ha in consegna l’archivio e la biblioteca.
Il Tesoriere è responsabile del patrimonio della Fondazione; predispone, eventualmente in collaborazione con il Responsabile amministrativo di cui al successivo art. 15, la bozza di bilancio preventivo e consuntivo che deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione; relaziona, ove richiesto dall'Ente Fondatore e/o dai Revisori dei Conti, sull'andamento della gestione della Fondazione, nonché sullo stato patrimoniale della Fondazione stessa.
Provvedono agli incassi ed ai pagamenti della Fondazione il Tesoriere ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione congiuntamente.
Art. 15) RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può, eventualmente, deliberare che la Fondazione stessa si avvalga dell'opera di un Responsabile amministrativo; in tal caso, lo stesso Consiglio provvederà poi alla sua nomina, a stabilirne la durata in carica, che non potrà comunque superare la durata del Consiglio, ed a fissarne il relativo compenso.
Il Responsabile amministrativo, secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione, avrà funzioni di coordinamento delle attività della Fondazione e dei collaboratori esterni (eventualmente chiamati dal Consiglio di Amministrazione a partecipare alle singole iniziative della Fondazione); si occuperà di predisporre i programmi di attività della Fondazione, in base ai criteri formulati dal Consiglio di Amministrazione, e, successivamente, curerà l’attuazione dei programmi medesimi, così come approvati dal Consiglio di Amministrazione, essendo responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione. Inoltre, sulla base delle indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione, il Responsabile amministrativo collaborerà con il Tesoriere alla predisposizione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo annuale.
Al Responsabile Amministrativo possono essere attribuite procure ad negotia per adempimenti tributari e contributivi, egli dirigerà e coordinerà gli uffici della Fondazione, controllerà le attività di tutti i comitati ed altri organismi formati per delibera del Consiglio di Amministrazione, nonché degli studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.
Art. 16) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, secondo le maggioranze stabilite dall'articolo 12 del presente statuto, l'emanazione di un regolamento che disciplini il funzionamento della Fondazione nell'ambito di quanto previsto dal presente statuto.
Art. 17) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
La Fondazione, per lo svolgimento delle attività previste dall’art.3 del presente Statuto, può avvalersi delle Commissioni dell’Ordine e, a richiesta del Consiglio di Amministrazione, di un Comitato tecnico-scientifico che ha funzioni consultive e di un Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico di propria nomina. Il Comitato ha funzioni propositive in materie culturali. Il Comitato è composto da un numero variabile di componenti. I componenti del comitato che sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, sono esperti/studiosi che si siano distinti per contributi scientifici nei settori di competenza della Fondazione.
I componenti del Comitato tecnico-scientifico saranno eventualmente remunerati secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, ad essi spetterà il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.
Art. 18) REVISORI DEI CONTI
Il Consiglio dell’Ordine nomina un Revisore dei Conti effettivo ed eventualmente un supplente tra gli iscritti all’Albo dei Revisori, e ne stabilisce e sostiene il relativo compenso. Il Revisore ed il Supplente rimangono in carica con la stessa decorrenza e per la stessa durata del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Quando, durante il periodo di mandato, il Revisore effettivo viene a cessare, per qualsiasi motivo, dalla sua carica, viene sostituito dal Revisore Supplente.
Il Revisore dei Conti esercita funzioni di vigilanza sull’attività amministrativa della Fondazione, statutaria e di legge, in particolare provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposita relazione sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione nelle quali sarà posto all’ordine del giorno l’approvazione dei conti preventivo e consuntivo.
Annualmente il Revisore dei Conti riferirà al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina, sui controlli effettuati mediante relazione scritta.
Le relazioni del Revisore devono essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.
Al Revisore dei Conti spetta un compenso annuo nella misura fissata dallo stesso Consiglio dell’Ordine all’atto della nomina e per tutta la durata dell’incarico.
Art. 19) DURATA E SCIOGLIMENTO
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.
In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità ad attuarli, nonché di estinzione della Fondazione per qualsiasi altra causa determinata, i beni della Fondazione saranno liquidati ed i suoi averi saranno destinati all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina, prioritariamente o ad organizzazioni non lucrative che perseguono le medesime finalità della Fondazione stessa.
Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina nomina per tale scopo tre liquidatori.
Art. 20) ESERCIZIO DELLA FONDAZIONE
L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 21) NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge applicabili in materia.
Art. 22) NORMA TRANSITORIA
Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente eventualmente integrati.
I componenti degli organi in tale prima composizione resteranno in carica fino al termine di scadenza del successivo Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina.
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