Circolare n.4/2016 - prot. n. 296 del 15/02/2016

Versione stampabile

1. Novità Fiscali

 

Il Dott.  Mario Cucchiarelli, Consulente fiscale dell’Ordine, ci ha inviato una relazione sulle novità fiscali che interessano i professionisti.

∞∞

La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto varie modifiche alle disposizioni fiscali.

Con le seguenti note vengono brevemente indicate le variazioni (e la innovazione ai fondi UE per i liberi professionisti) apportate alle norme riguardanti i professionisti.

MAGGIORAZIONE DELLE QUOTE DI AMMORTAMENTO E DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA, RIGUARDANTE BENI STRUMENTALI NUOVI, AI FINI DELLE IMPOSTE SUL REDDITO.

I professionisti (così come i titolari di reddito di impresa e gli artisti) che utilizzano per l’esercizio della loro attività beni strumentali materiali nuovi, acquistati o presi in leasing, nel periodo 15 ottobre 2015 – 31 dicembre 2016, possono maggiorare del 40% le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria di detti beni strumentali (Legge di Stabilità 2016, art. 1, commi da 91 a 94).

Tale maggiorazione consiste in un aumento figurativo della quota di ammortamento valevole ai soli fini fiscali. Non interesserà la contabilità del professionista, ma opererà in sede di dichiarazione dei redditi; la maggiorazione del costo di ammortamento, aumentando i costi farà diminuire il reddito da tassare.

Si ritiene che l’agevolazione non vada applicata ai fini della determinazione dell’imponibile Irap.

Sono escludi dal bonus in parola i fabbricati; sono inoltre esclusi i beni per i quali i coefficienti di ammortamento previsti dall’Amministrazione Finanziaria (D.M. 31.12.1988) risultano inferiori al 6,5%.

Per l’autovettura utilizzata dal professionista in modo promiscuo, va sottolineato che, limitatamente all’investimento effettuato nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016, è stato innalzato il costo massimo fiscalmente riconosciuto, il quale passa da € 18.076 a € 25.306.

Per questo bene quindi aumenta, sia la quota di ammortamento deducibile, sia la base di calcolo per detta quota.

Considerato che per le auto ad uso promiscuo il costo fiscalmente rilevante è pari al 20% di quello effettivamente sostenuto (L. 92/2012 e L. 225/2012), nel limite massimo di 25.306 euro, la quota di ammortamento o il canone di leasing sarà calcolata sull’ammontare scaturito dal predetto 20%; l’importo così ottenuto sarà maggiorato del 40%, come per tutti gli altri beni strumentali agevolati.

Facendo un esempio con il costo massimo consentito, la maggiorazione risulta quella sotto indicata:

Costo dell’auto € 25.306

 

 

Importo del normale ammortamento complessivo:

20% di € 25.306   =  € 5.061,20

 

Ammortamento annuo normale: 25% di € 5.061,20

=

€    1.265,20

Maggiorazione prevista dalla Legge di Stabilità 2016: 40% di € 1.265,30

=

€       506,12

Quota annua di ammortamento, maggiorata del 40%

=

€    1.771,42

       

Va ricordato che per le nuove auto ad utilizzo esclusivo per l’attività professionale, l’ammortamento si calcola sul loro intero costo e le quote di ammortamento saranno aumentate del 40%, come per gli altri beni agevolati.

Quanto ai beni ammortizzabili materiali di costo unitario non superiore a € 516,46, per i quali è consentito l’integrale ammortamento nell’esercizio in cui sono stati pagati, è possibile effettuare, come per gli altri beni strumentali agevolati, la maggiorazione del 40% del loro ammortamento.

Conseguentemente, ove la deduzione del costo avvenisse in unica soluzione, la quota di ammortamento fiscale da dedurre potrebbe superare l’importo di € 516,46 per effetto della maggiorazione del 40%.

Appare opportuno rilevare che l’agevolazione della maggiorazione delle quote di ammortamento non riguarda i professionisti in regime forfetario, poiché il loro reddito imponibile non scaturisce dalla differenza fra i compensi percepiti e i costi sostenuti, ma è determinato abbattendo del 22% i compensi annui incassati.

Considerato che il reddito imponibile annuo, nel regime forfetario, come ora detto, non risulta influenzato da alcun costo (con la sola eccezione dei contributi previdenziali) emerge irrilevante l’agevolazione dei maggiori ammortamenti dei beni strumentali.

REGIME FISCALE FORFETARIO PER LIBERI PROFESSIONISTI CON COMPENSI ANNUI DI NON RILEVANTI IMPORTI

La legge di stabilità per l’anno 2016 (art. 1, commi da 111 a 113) ha apportato alcune variazioni al Regime fiscale forfetario per i soggetti persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arte o professione.

Queste brevi note sui forfetari riguardano soltanto persone che svolgono abitualmente la libera professione, si riferiscono cioè a lavoratori autonomi esercenti attività intellettuale muniti di Partita IVA.

Le variazioni apportate sono le seguenti

E’ variata la soglia massima dei compensi annui percepiti dal professionista, per poter accedere nel regime forfetario, che passa da € 15.000,00 a € 30.000,00 annue.

Per chi svolge anche attività di lavoro dipendente (o sia pensionato) non è più necessario che i compensi annui percepiti nell’attività professionale siano prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente (o di pensione), ma il reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente non deve superare l’importo di € 30.000,00.

Se il rapporto di lavoro subordinato fosse cessato, risulterebbe irrilevante il compenso conseguito.

L’agevolazione, vigente nell’anno 2015, della riduzione di un terzo del reddito da tassare, per la durata di un triennio, in favore dei professionisti forfetari, aventi le seguenti condizioni:

  1. non aver svolto attività di lavoro autonomo nel triennio precedente;
  2. la nuova attività non sia stata mera prosecuzione di quella svolta in precedenza anche in qualità di dipendente di lavoro autonomo;
  3. ove sia stata rilevata un’attività già esistente il cedente non abbia conseguito compensi superiori a € 30.000,00;

è variata come segue:

il professionista forfetario nella condizione prevista nei precedenti nn. 1-3 potrà godere dell’applicazione, per l’imposta sostitutiva, di un’aliquota pari al 5% (anziché di quella del 15%), per un periodo di cinque anni.

Questa agevolazione si applica anche ai forfetari che hanno iniziato l’attività nel 2015 relativamente ai quattro anni 2016-2019; per l’anno 2015 sarà applicata l’agevolazione allora vigente (riduzione di un terzo del reddito imponibile).

Dopo le variazioni apportate dalla legge per l’accesso al regime, vanno ricordati gli altri requisiti di accesso, che risultano invariati rispetto alle precedenti disposizioni:

  1. sostenimento delle spese annue per il personale dipendente, o assimilato, non superiori a €.5.000,00 lordi;
  2. costo complessivo dei beni strumentali (al lordo degli ammortamenti) non superiore a €.20.000,00; ciò che rileva è l’ammontare a fine anno.

Va rammentato infine che non possono accedere al regime forfetario coloro che si avvalgono di regimi speciali IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito, i non residenti e coloro che partecipano a società di persone o associazione ovvero a soc. a responsabilità limitata trasparente.

L’I.V.A. nel regime forfetario

I professionisti che adottano il regime forfetario godono delle seguenti condizioni ai fini IVA:

- le prestazioni effettuate non fanno sorgere alcun addebito IVA; il professionista emetterà in doppia copia la fattura (o, parcella) a carico del committente, senza gravare di imposta le somme in essa riportate e indicherà sulla fattura stessa: “Operazione in franchigia da IVA. Art. 1, comma 58 L. n.190/2014”, che stabilisce per i forfetari il non esercizio di rivalsa dell’IVA.

Ove la fattura emessa superasse l’importo di € 77,47, sconterebbe il bollo di € 2,00;

- esonero da tutti gli altri adempimenti IVA (tenuta dei registri, liquidazione e dichiarazione dell’imposta).

I professionisti forfetari hanno soltanto l’obbligo di numerare progressivamente per anno solare, le fatture emesse, conservandone copia; di numerare e conservare le fatture degli acquisti e le bollette doganali.

L’IVA che i contribuenti forfetari pagano per beni e servizi che acquistano, a differenza di quanto accade nel regime ordinario, non costituisce un credito verso l’Erario ma rappresenta maggiorazione del costo del bene o servizio acquistato.

Esonero da adempimenti vari ai fini delle imposte dirette nel regime forfetario

I professionisti forfetari sono esonerati della tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte dirette, ma obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

I loro compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. Risulta perciò opportuno annotare accanto alla dizione per la franchigia IVA, la seguente espressione; “Non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67 art. 1 L. 190/2014”.

Non applicano le ritenute sul reddito di lavoro dipendente o professionale per le prestazioni ricevute, perciò non agiscono come sostituti d’imposta.

Determinazione dell’imponibile nel regime forfetario

Il reddito su cui calcolare l’imposta sostitutiva (in luogo di Irpef e di Irap) per il professionista in regime forfetario, va determinato applicando il coefficiente dell’78% sui compensi percepiti nell’anno (elemento non variato rispetto a quanto disposto per l’anno 2015).

Quindi nella determinazione del reddito imponibile non incideranno i costi effettivamente sostenuti.

In sostanza i compensi incassati saranno ridotti del 22% (100-78%) l’importo così determinato sarà diminuito dei contributi previdenziali versati nell’anno: sul risultato ottenuto verrà applicata l’aliquota dell’imposta sostitutiva, pari al 15%, che determinerà l’ammontare del tributo da pagare.

Eventuali perdite subite nell’esercizio professionale (o in quelli precedenti) non possono essere riportate a nuovo.

La cessazione del regime forfetario

Il regime forfetario cessa dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluno dei requisiti previsti per potervi accedere (esempio sono stati percepiti compensi annui superiori a 30.000,00 euro), o si verifica una fattispecie di esclusione (es. il professionista forfetario diviene socio di una associazione professionale).

Vecchio regime dei minimi

Questo regime dall’anno 2016 non è più applicabile. Si ritiene che esso seguiti ad avere vigore fino alla naturale scadenza: conclusione del quinquennio di utilizzo, (o, eventualmente, fino al conseguimento del trentacinquesimo anno di età), per quei contribuenti che avevano optato per tale regime.

ACCESSO AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

La Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 821) ha esteso ai professionisti l’accesso ai fondi strutturali europei 2014-2020, FSE (Fondo Sociale Europeo) e FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), in conformità alla normativa comunitaria.

I professionisti possono quindi concorrere alle risorse comunitarie, disponibili per un importo superiore a 31 miliardi di euro, al quale vanno aggiunte le quote di cofinanziamento nazionale e regionale (per una somma superiore a 20 miliardi di euro).

Le risorse finanziarie messe a disposizione per i relativi programmi operativi nazionale (PON) e regionali (POR) sono usufruibili da questi lavoratori autonomi, indipendentemente dalla forma giuridica da loro rivestita.

Al fine di aiutare i professionisti ad accedere ai suddetti fondi il Comitato Unitario delle Professioni (CUP) dal prossimo marzo, aprirà uno sportello informativo, al quale i professionisti stessi potranno rivolgersi.

Lo sportello fornirà assistenza per la presentazione delle domande di accesso alle risorse stanziate.

I precitati Fondi sostengono vari obiettivi, fra i quali vi è Ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione, Miglioramento dell’accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Istruzione e formazione per le competenze e l’apprendimento permanente, ecc. ...