Quando è entrato in vigore il nuovo regolamento?
Chi è soggetto all’obbligo della formazione?
Quanti crediti sono richiesti per esercitare la professione?
Quanti crediti vengono riconosciuti a coloro che alla data dell’1.1.2014 sono già iscritti all’albo?
Quali corsi svolti nel 2013 mi saranno riconosciuti?
Se ho terminato i CFP vado in negativo?
Posso esercitare anche se non ho assolto all’obbligo dell’aggiornamento?
Si può essere esonerati dalla formazione obbligatoria?
Quali sono le attività che prevedono il rilascio di CFP?
Quali sono i compiti del Consiglio Nazionale?
Quali sono i compiti dell’Ordine?
Chi può erogare formazione riconosciuta ai fini dell’aggiornamento professionale?
Chi si occuperà della gestione della formazione erogata e dell’anagrafica dei CFP maturati?
Quando frequento un corso sono tenuto a comunicare i CFP al CNI?
Quali sono gli adempimenti degli iscritti ai fini dell’accredito dei CPF conseguiti?
Quali corsi svolti nel 2013 mi saranno riconosciuti?
Per i corsi che terminano nell’anno successivo a quello di inizio, quando sono riconosciuti i CFP?
Sono un ministeriale, timbro e firmo per lo stato, come mi devo aggiornare?
Per quanto tempo bisogna mantenere i certificati rilasciati da Enti terzi?
Entro quanto tempo vengono accreditati i CFP sul portale del CNI?
L’attività a tempo determinato per la pubblica Amministrazione computa ai fini del monte CFP?
Si possono richiedere accrediti per brevetti depositati prima del 1 gennaio 2014?
Lo stesso brevetto rilasciato in paesi differenti vale una sola volta o più volte?
La partecipazione alle commissioni tematiche istituite dall’Ordine Professionale rilascia CFP?
I CFP che acquisisco nel 2014 sono validi anche nel 2015?
Quando è antrato in vigore il nuovo regolamento?
Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014. A tutti gli iscritti all’Albo degli Ingegneri alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo vengono accreditati 60 CFP.
Chi è soggetto all’obbligo della formazione?
Tutti i professionisti iscritti all'albo che esercitano la professione regolamentata, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.
Quanti crediti sono richiesti per esercitare la professione?
Sono richiesti minimo di 30 Crediti Formativi Professionali (CFP) per svolgere la professione: ogni anno solare ne verranno detratti 30 dal totale cumulato.
Quanti crediti vengono riconosciuti a coloro che alla data dell’1.1.2014 sono già iscritti all’albo?
A coloro che alla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo (1.1.2014) sono già iscritti all’albo degli Ingegneri vengono accreditati 60 CFP.
Sono riconosciuti crediti per le attività formative svolte prima dell’entrata del regolamento sull’aggiornamento continuo delle competenze professionali?
Le linee di indirizzo approvate dal CNI specificano che “saranno riconoscibili ai sensi dell’art. 13 comma 3 del regolamento, ai fini dell’ottenimento dei CFP, solo le attività formative di apprendimento non formale erogate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 dagli Ordini Territoriali.”
Quali corsi svolti nel 2013 mi saranno riconosciuti?
Verranno riconosciuti, per un massimo di 60 CFP, i soli corsi di formazione erogati dagli Ordini territoriali che possano attestare la partecipazione del discente all’evento formativo.
Se nel 2013 ho frequentato un corso, ho conseguito un brevetto, ho pubblicato un articolo su una rivista qualificata o ho frequentato un master universitario, mi vengono riconosciuti CFP validi ai fini dell’aggiornamento professionale delle competenze?
Le linee di indirizzo approvate dal CNI specificano che “saranno riconoscibili ai sensi dell’art. 13 comma 3 del regolamento, ai fini dell’ottenimento dei CFP, solo le attività formative di apprendimento non formale erogate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 dagli Ordini Territoriali.” Pertanto, non saranno riconoscibili CFP per la pubblicazione su riviste qualificate, i brevetti la partecipazione ai a master di primo e secondo livello e dottorati di ricerca frequentati prima dell’1.1.2014, né per la partecipazione qualificata a gruppi di lavoro in data antecedente all’1.1.2014.
I crediti acquisiti con la partecipazione ai corsi abilitanti o successivi aggiornamenti (L. 81/2008, 151/2011 etc.) sono validi ai fini dell’aggiornamento continuo delle competenze professionali?
Si, se i corsi sono stati erogati dagli Ordini Professionali degli Ingegneri o da associazioni di ingegneri o soggetti preventivamente autorizzati dal CNI ad erogare formazione e se la partecipazione ai corsi è attestata.
Si può richiedere il riconoscimento di CFP per la partecipazione qualificata a gruppi di lavoro in epoca antecedente il 1 gennaio 2014 (5CFP)?
No. Saranno riconosciuti CFP solo per la partecipazione alle attività formative di apprendimento non formale erogate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 dagli Ordini Territoriali.
Si può richiedere il riconoscimento di CFP per la partecipazione a master di secondo livello terminati a dicembre 2013 (10 CFP)?
No. Per l’anno 2013 saranno riconosciuti CFP solo per la partecipazione alle attività formative di apprendimento non formale erogate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 dagli Ordini Territoriali.
Quanti CFP posso accumulare?
Il numero massimo di CFP cumulabili è 120.
Se ho terminato i CFP vado in negativo?
Al raggiungimento degli zero CFP, non vengono attuate ulteriori detrazioni.
Posso esercitare anche se non ho assolto all’obbligo dell’aggiornamento?
Qualora un iscritto eserciti la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.
Si può essere esonerati dalla formazione obbligatoria?
Sono esonerati gli iscritti all’Albo che rientrano nei seguenti casi:
• maternità o paternità (un anno);
• servizio militare volontario e servizio civile;
• grave malattia o infortunio;
• casi documentati di impedimento.
Quali sono le attività che prevedono il rilascio di CFP?
• Si possono conseguire CFP e con attività di aggiornamento professionale continuo non formale, informale e formale. Sono attività di formazione non formale: o conferenze ed altri eventi specificatamente individuati dal CNI, la frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti, compresi quelli obbligatori per legge, la partecipazione a convegni, la partecipazione a visite tecniche qualificate a siti di interesse, la partecipazione a stages formativi.
• Le attività di formazione informale sono:
o l’aggiornamento legato all’attività professionale dimostrabile, la certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine, pubblicazioni qualificate, brevetti, la partecipazione qualificata a organismi, gruppi di lavoro, commissioni tecniche e di studio in Italia e all’estero, riconosciuti dal CNI, la partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’esercizio della professione di Ingegnere/ Ingegnere iunior, la partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario in occasione di calamità naturali inerenti l’ambito professionale.
• Sono attività di formazione formale:
o la frequenza a corsi di master di primo e secondo livello e di dottorati di ricerca, la frequenza di corsi universitari con esame finale.
Quali sono i compiti del Consiglio Nazionale?
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha il compito di definire le linee di indirizzo per la formazione, controllare l’offerta formativa, monitorare l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento delle competenze, autorizzare associazioni e altri soggetti ad organizzare i corsi, promuovere l’istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti.
Quali sono i compiti dell’Ordine?
Gli Ordini territoriali organizzano le attività formative secondo le linee di indirizzo del CNI, riconoscono i corsi organizzati da associazioni e altri soggetti autorizzati dal CNI e assegnano il numero di CFP.
Chi può erogare formazione riconosciuta ai fini dell’aggiornamento professionale?
L’Ordine e gli enti autorizzati dal CNI secondo le procedure e modalità indicate nel regolamento approvato dal Ministero.
Quando mi iscrivo ad un corso organizzato da una Società o un Ente diverso dall’Ordine Professionale degli Ingegneri come faccio a sapere se mi saranno riconosciuti CFP validi ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali?
Chi si iscrive ad un corso organizzato da un soggetto diverso da un Ordine degli Ingegneri deve accertarsi che il soggetto erogatore di formazione sia stato preventivamente autorizzato dal CNI e che al corso siano stati assegnati i CFP dallo stesso CNI o dall’Ordine territoriale competente.
Chi si occuperà della gestione della formazione erogata e dell’anagrafica dei CFP maturati?
• Tutte le attività formative riconosciute sono consultabili nella banca dati on-line istituita presso il CNI.
• La stessa banca dati gestisce anche l’Anagrafe Nazionale dei CFP.
• Ogni iscritto all’Ordine ha un accesso riservato per consultare la propria posizione.
Quando frequento un corso sono tenuto a comunicare i CFP al CNI?
No. Al termine di ogni corso l’Ordine o l’ente accreditato dal CNI erogatori della formazione provvedono a inviare telematicamente all’anagrafe Nazionale l’elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi.
Quali sono gli adempimenti degli iscritti ai fini dell’accredito dei CPF conseguiti?
Gli Iscritti sono tenuti a comunicare a conservare la documentazione attestante i CFP conseguiti.
Quali corsi svolti nel 2013 mi saranno riconosciuti?
Verranno riconosciti, per un massimo di 60 CFP, i soli corsi di formazione erogati dall’Ordine e che verranno convalidati dal CNI.
Quando mi prenoto ad un evento, mi vengono riconosciuti i CFP indipendentemente dalle ore che frequento?
• I CFP sono riconosciuti solo per la presenza pari ad almeno il 90 % del tempo di durata complessiva prevista.
• I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all’intero evento formativo, negli eventi su singole giornate.
Per i corsi che terminano nell’anno successivo a quello di inizio, quando sono riconosciuti i CFP?
I CFP sono riconosciuti al termine del corso.
L’apprendimento informale prevede il riconoscimento di 15 CFP/anno per l’attività professionale dimostrabile, come posso farla riconoscere?
Il CNI ha predisposto un modulo di autocertificazione con il quale si potrà attestare l’aggiornamento professionale concernente la propria attività. Entro il 30 novembre di ogni anno bisognerà inviarlo all’Anagrafe Nazionale CNI.
Sono un dipendente del Comune di Roma, non firmo nulla perché firmano i miei responsabili, ho l’obbligo della formazione?
In capo ad ogni iscritto c’è l’obbligo della formazione.
Sono un dipendente pubblico, posso obbligare l’Ente ad autorizzarmi alla formazione, oppure sono costretto a prendere le ferie?
L’Ordine potrà solo sensibilizzare gli Enti e le aziende sull’obbligo di assolvimento da parte dei propri iscritti del costante aggiornamento delle loro competenze professionali.
Sono un ministeriale, timbro e firmo per lo stato, come mi devo aggiornare?
In base all’art. 2, comma 3, della l. 5 novembre 1971, n. 1086, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore se questi siano ingegneri o architetti dello Stato per le opere eseguite per conto dello Stato. Al contrario ove il professionista sia iscritto all’Albo, quest’ultimo ha “l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale” ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137
Solo i liberi professionisti sono soggetti all’obbligo della formazione? Se no, allora cosa si intende per professionista?
Con il termine “professionista” si intende l’esercente la professione regolamentata per il cui esercizio è indispensabile l’iscrizione all’Ordine Professionale, ammessa solo a seguito di accertamento di specifiche professionalità; pertanto anche i dipendenti pubblici, in quanto chiamati a svolgere per l’ente di appartenenza attività riservate, sono tenuti all’obbligo della formazione continua.
Sono un dipendente privato, come posso autocertificare i 15 CFP se faccio un lavoro che non posso divulgare?
L’autocertificazione non permette di divulgare informazioni, ma di dichiararle.
Per quanto tempo bisogna mantenere i certificati rilasciati da Enti terzi?
Ai sensi dell’art. 10 del regolamento approvato dal Ministero della Giustizia, gli iscritti devono conservare la documentazione attestante il CFP conseguiti per poterla esibire, a richiesta, in caso di controllo.
Entro quanto tempo vengono accreditati i CFP sul portale del CNI?
Il portale, per motivi tecnici, non potrà essere aggiornato in tempo reale ma, lo sarà in tempi ragionevoli.
L’attività a tempo determinato per la pubblica Amministrazione computa ai fini del monte CFP?
Si, computa ai fini dei riconoscimento dei 15 CFP/anno conseguibili come apprendimento informale legato allo svolgimento dell’attività professionale.
Nell’allegato A del regolamento si fa riferimento a 10 CFP per ogni brevetto depositato. Ai fini del riconoscimento di tali CFP valgono solo i patent rilasciati o anche patent pending?
Il CNI si deve ancora esprimere sulla possibilità di riconoscimento dei CFP per i patent pending e sulle relative modalità di richiesta che comunque avverrà a cura dell’iscritto sempre attraverso la piattaforma informatica centralizzata del CNI.
Si possono richiedere accrediti per brevetti depositati prima del 1 gennaio 2014?
No. Le attività di apprendimento informale rilasciano CFP solo se svolte dall’1.1.2014.
Lo stesso brevetto rilasciato in paesi differenti vale una sola volta o più volte?
In ordine ai CFP conseguibili per il deposito di brevetti (attività formativa informale) gli stessi sono riconoscibili una sola volta per ciascun brevetto.
La partecipazione alle commissioni tematiche istituite dall’Ordine Professionale rilascia CFP?
Non è previsto il rilascio di CFP per la partecipazione alle commissioni tematiche istituite presso l’Ordine.
Cosa accade se un iscritto, che non abbia assolto all’obbligo di aggiornamento professionale, non ha esercitato la professione pur essendo iscritto all’ordine? Cosa accade se poi riprende ad esercitare? E’ sufficiente che nell’anno in cui ha esercitato abbia accumulato 30 CFP?
Il DPR 137/2012 sancisce l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale per chiunque eserciti la Professione regolamentata intendendo per «professione regolamentata» l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità. L’ingegnere che non esercita attività riservata o non riservata consentita solo a seguito d’iscrizione all’Ordine professionale non perde il diritto di rimanere iscritto a quest’ultimo.
Sono un iscritto all’Ordine e lavoro all’Estero come dipendente, è possibile frequentare corsi in Università all’estero e ricevere comunque i CFP necessari?
Si devono distinguere due casi:
1. quello concernente le attività di formazione professionale continua per l'apprendimento formale apprendimento che, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, consiste nell' "apprendimento delle conoscenze ed abilità scientifico-culturali dell'ingegneria nel sistema di istruzione e formazione delle università e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio"), cui si applicano i criteri previsti dall'Allegato A del Regolamento (frequenza di corsi di master di primo e secondo livello, dottorati di ricerca: 30 CFP/anno; frequenza di corsi universitari con esame finale: valutati caso per caso) direttamente dal CNI;
2. quello relativo alle attività di formazione professionale continua per l'apprendimento non formale (caratterizzato, ai sensi del menzionato art. 2, comma 1 del Regolamento, "[.] da una scelta intenzionale del professionista, ottenuto accedendo a didattica frontale o a distanza offerta da ogni soggetto che persegua finalità di formazione professionale"), il cui riconoscimento ai fini dell'attribuzione dei corrispondenti CFP dovrà essere valutato dall'Ordine territoriale di appartenenza, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee di indirizzo specifiche per le attività di formazione erogate all'estero, in corso di elaborazione da parte del CNI.
Sono un ingegnere dipendente, vorrei sapere se la formazione erogata dal mio ente computa ai fini della formazione obbligatoria
Ai fini dell’ottenimento dei CFP, nelle Linee di indirizzo (approvate dal CNI nella seduta del 13/12/2013), si prevedono due distinte modalità per il riconoscimento, delle attività di formazione erogate ai dipendenti dall’ente o azienda di appartenenza: nella prima, queste ultime possono essere riconoscibili solo qualora “[…] l’ente o l’azienda in questione operi […] in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento”; nella seconda, in assenza di cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, le suddette attività “[…] saranno riconoscibili esclusivamente ai fini dell’ottenimento dei 15 CFP/anno previsti per l’aggiornamento informale legato all’attività professionale dimostrabile, di cui all’Allegato A”.
L’ente/azienda/associazione è autorizzata ad erogare formazione e, quindi i corsi che la stessa eroga rilasciano CFP?
Fintanto che non verrà avviata la piattaforma centralizzata di gestione dei CFP di tutti gli iscritti e della offerta formativa sull’intero territorio nazionale da parte del CNI, la domanda dovrà essere direttamente rivolta a quest’ultimo, ovvero si potranno chiedere all’ente erogatore gli estremi dell’avvenuto accredito.
I CFP che acquisisco nel 2014 sono validi anche nel 2015?
Si. Non è prevista alcuna scadenza dei CFP conseguiti nel corso degli anni, fermo restando il limite massimo di 120 CFP cumulabili.
Sono riconosciuti CFP per l’insegnamento di materie tecniche nelle scuole superiori di secondo grado o per l’attività di assistente universitario?
No, non è previsto dal regolamento approvato dal Ministero della Giustizia.
E’ possibile seguire un corso di aggiornamento organizzato dall'ordine degli Architetti di Latina o da altro Ordine Professionale ed ottenere i crediti formativi che l'Ordine degli Ingegneri assegna ai suoi iscritti?
I corsi organizzati da soggetti terzi all’Ordine degli Ingegneri possono rilasciare CFP solo nel caso in cui detti soggetti sono accreditati presso il CNI come soggetti autorizzati all’erogazione della formazione valida ai fini dell’aggiornamento delle competenze professionali.
Faq per le aziende
Per poter ottenere, da parte del CNI o dell’Ordine territoriale competente (cfr. Punto 3.1. delle Linee di indirizzo del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale, approvate dal CNI nella seduta del 13/12/2013), l’assegnazione di CFP per specifiche attività di formazione professionale continua di tipo non formale, è necessario, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale, che le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti inoltrino al CNI, preventivamente o contestualmente, apposita istanza di autorizzazione, corredata da documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti di cui all’Allegato B dello stesso Regolamento. La concessione di tale autorizzazione è subordinata all’esito favorevole del parere vincolante espresso, al riguardo, da parte del Ministero della Giustizia. Le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti, che intendano collaborare alla realizzazione di attività formative di tipo non formale esclusivamente a livello locale, possono, alternativamente, contattare il competente Ordine territoriale, il quale, in qualità di responsabile scientifico, avrà la facoltà di coinvolgere l’associazione di iscritti agli Albi/altro soggetto nella prestazione dei connessi servizi, ad esempio, a carattere segretariale, tipografico o logistico (cfr. Punto 2.1. delle Linee di indirizzo).
Si comunica altresì che il CNI sta provvedendo a predisporre una piattaforma informatizzata per la gestione semplificata e uniforme dell’intero sistema di aggiornamento della competenza professionale, inclusi i procedimenti per l’inoltro dell’istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, e della richiesta di assegnazione di CFP per specifiche attività formative. Tale piattaforma, che sarà resa accessibile dal sito del CNI (www.tuttoingegnere.it) e sarà disponibile all’indirizzo www.formazionecni.it , consentirà al soggetto che inoltra l’istanza di verificare in tempo reale la completezza, sebbene esclusivamente formale, della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’Allegato B del Regolamento.
Si precisa, inoltre, che, come indicato nel punto 3.2. delle menzionate Linee di indirizzo, l’istanza di autorizzazione e la richiesta di assegnazione di CFP prevedono il versamento di una quota di Diritti di Segreteria.