L’Ordine Professionale degli Ingegneri è un Ente Pubblico, territoriale, non economico posto “sotto l’alta vigilanza del Ministero della Giustizia” che la esercita direttamente ovvero tramite i Procuratori Generali presso le Corti di Appello e dei Procuratori della Repubblica. L'Ordine Provinciale viene istituito con Legge n. 1395/1923 che, all’art. 2, così dispone: “E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti iscritti nell'albo in ogni provincia”. Il regolamento di attuazione della Legge istitutiva, approvato con R. D. 2537/1925, all’art. 1 ribadisce e specifica che: “in ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo”. In origine riuniti in unico Albo di categoria, per disposizione del R.D. 2145/1927, ingegneri ed architetti vengono ripartiti in albi distinti.
L'Ordine provinciale degli Ingegneri è gestito da un Consiglio eletto dagli iscritti e dotato di una struttura organizzativa in grado di svolgere diverse funzioni. Il principale compito istituzionale dell’Ordine è l’esercizio di custodia dell’Albo Professionale, che consiste nell'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di ingegnere. Per questa funzione, ogni Ordine provinciale stabilisce la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti a copertura delle spese organizzative e gestionali. All’interno dell'albo provinciale che, nella sua struttura risulta unico, l'art. 11 del D.P.R. dell' 11/07/1980 n. 382, ha previsto, l’individuazione di una sezione intitolata "Elenco speciale per i docenti universitari a tempo pieno” e di una sezione intitolata " Società tra professionisti".
Successivamente all’emanazione del DPR 328 del 2001, distinguendo gli ingegneri abilitati prima da quelli abilitati successivamente al 2 settembre 2001, vengono istituite la Sezione A e la Sezione B, rispettivamente riservate agli ingegneri in possesso di laurea quinquennale (Sezione A) e agli ingegneri iunior in possesso di laurea triennale (Sezione B).
Ciascuna Sezione è stata a sua volta ripartita in tre settori: Settore 1 - Civile e ambientale / Settore 2 - Industriale / Settore 3 - Dell’informazione
L'Ordine provinciale degli Ingegneri è gestito da un Consiglio eletto dagli iscritti e dotato di una struttura organizzativa in grado di svolgere diverse funzioni. Il principale compito istituzionale dell’Ordine è l’esercizio di custodia dell’Albo Professionale, che consiste nell'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di ingegnere. Per questa funzione, ogni Ordine provinciale stabilisce la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti a copertura delle spese organizzative e gestionali. All’interno dell'albo provinciale che, nella sua struttura risulta unico, l'art. 11 del D.P.R. dell' 11/07/1980 n. 382, ha previsto, l’individuazione di una sezione intitolata "Elenco speciale per i docenti universitari a tempo pieno” e di una sezione intitolata " Società tra professionisti".
Successivamente all’emanazione del DPR 328 del 2001, distinguendo gli ingegneri abilitati prima da quelli abilitati successivamente al 2 settembre 2001, vengono istituite la Sezione A e la Sezione B, rispettivamente riservate agli ingegneri in possesso di laurea quinquennale (Sezione A) e agli ingegneri iunior in possesso di laurea triennale (Sezione B).
Ciascuna Sezione è stata a sua volta ripartita in tre settori: Settore 1 - Civile e ambientale / Settore 2 - Industriale / Settore 3 - Dell’informazione
Funzioni dell'Ordine
L'Ordine rappresenta un punto di riferimento tanto per gli iscritti quanto per le istituzioni e la società civile. Oltre alla tenuta dell’Albo l’Ordine provvede a:
- Regolamentare la propria organizzazione interna e i comportamenti attesi dagli iscritti all'albo, nell'esercizio della loro professione, nei rapporti con i colleghi e con lo stesso Ordine;
- Esprimere pareri su questioni che riguardano la professione di ingegnere;
- Esprimere giudizi nelle controversie tra professionisti o tra cliente e professionista e sulla liquidazione di onorari e spese;
- Tutelare gli iscritti per assicurare il rispetto delle competenze attribuite per legge agli ingegneri e delle norme che disciplinano l'affidamento di incarichi professionali;
- Garantire il cittadino e la collettività in merito alla professionalità e competenza dei professionisti che svolgono attività riservate nel campo dell’ingegneria;
- Designare iscritti all'albo in rappresentanza dell'Ordine presso organismi pubblici, commissioni, uffici, associazioni;
- Svolgere attività informative e formative, culturali e assistenziali, per la crescita della categoria e della comunità civile in cui questa opera;
- Designare le candidature per lo svolgimento degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;
- Organizzare Commissioni e Gruppi di lavoro tematici per settori di particolare interesse;
- Costituire punto di riferimento autorevole per la categoria e i suoi interlocutori.
Normativa di riferimento