Il Codice Deontologico all’art. 15.3 e all'art. 15.4, rispettivamente, recita: "E’ sanzionabile disciplinarmente la pattuizione di compensi manifestamente inadeguati alla prestazione da svolgere. In caso di accettazione di incarichi con corrispettivo che si presuma anormalmente basso, l’ingegnere potrà essere chiamato a dimostrare il rispetto dei principi di efficienza e qualità della prestazione. La violazione, da parte del professionista, dell’obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, è sanzionata a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale, ai sensi dell’art.5, comma 5, della legge 21 aprile 2023 n.49"; "La violazione dell’obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della legge 21 aprile 2023 n. 49 e dalle altre leggi in vigore è sanzionata a giudizio del Consiglio di disciplina territoriale, ai sensi dell’art.5, comma 5, della legge citata".
Successivamente all’abrogazione delle Tariffe Professionali il Legislatore ha emanato i seguenti decreti:
- D.M. n°140 del 20 luglio 2012 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un Organo Giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della Giustizia).
- D.M. del 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).
Va chiarito che questi due riferimenti normativi non sono affatto tariffe professionali ma costituiscono rispettivamente strumenti affidati al Giudice per la liquidazione dei compensi in caso di contenzioso tra le parti e al Rup per la predisposizione dei corrispettivi da porre a base di gara nei Lavori Pubblici.
La Commissione Parcella rilascia pareri di rispondenza o meno ai parametri di cui ai sopra citati DM.
Per prestazioni effettuate antecedentemente all’abrogazione delle Tariffe Professionali, se espressamente richiesto, rilascia pareri di conformità/congruità ai criteri tariffari vigenti all’epoca della prestazione.
Il rilascio del parere di congruità può avvenire a seguito di presentazione alla segreteria dell'Ordine degli Ingegneri di Latina di apposita istanza scritta.
La segreteria apporrà, su detta istanza, il timbro di deposito con indicazione del numero di protocollo e della data.
L’istanza deve contenere:
- tutti i dati identificativi del cliente e/o di chi ha conferito l’incarico
- la prova di richiesta al committente del pagamento della prestazione professionale
- la documentazione comprovante l’incarico in oggetto
- la descrizione dettagliata dell’attività professionale svolta
- i documenti richiesti nel modello A di domanda
La richiesta di parere di congruità è attivabile solo su richiesta di un iscritto all'Albo degli Ingegneri di Latina o suoi eredi o aventi diritto in forza di legge.