Organismo di Mediazione "Immediata A.D.R." - Sede decentrata di Latina
L'Ordine degli Ingegneri di Latina è sede territoriale decentrata dell'Organismo di Mediazione "IMMEDIATA A.D.R.", con sede legale a Roma Via della Giuliana n° 50. Il contratto di collaborazione intervenuto tra l'Ordine e tale Organismo consente di svolgere, presso la nostra sede, l’attività di mediazione tra le parti che ne facciano richiesta.
Il responsabile e referente per la sede di Latina è l'Ing. Giuseppe FERRARI.
(in calce sono riportate le modalità per fruire di tale servizio con la relativa modulistica)
La Mediazione
Il progetto di promuovere e diffondere la "procedura di Mediazione" all’interno dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina si inquadra nelle recenti disposizioni di legge (D.lgs. n. 28/2010 e succ. mod.), attraverso la creazione di una struttura gestita da professionisti altamente qualificati per offrire un servizio di risoluzione alternativa delle controversie in specifiche materie.
Grazie ai citati recenti disposti legislativi l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina, Ente di diritto Pubblico, è divenuto, attraverso apposita convenzione, sede decentrata dell’Organismo di Mediazione "IMMEDIATA A.D.R.", regolarmente iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
La Mediazione, come l’Arbitrato, si sta affermate come metodo alternativo, alla Giustizia Ordinaria, di risoluzione delle controversie sia tra soggetti privati che tra persone giuridiche.
Per evitare di confondere la mediazione con l’arbitrato ricordiamo che questo ultimo è una procedura avversariale in cui l’arbitro, come un giudice, decide. In caso di arbitrato rituale, la decisione dell’arbitro (che prende il nome di LODO) è equiparata a tutti gli effetti ad una SENTENZA. Le ragioni della sua scarsa appetibilità, nonostante gli innegabili vantaggi, sono principalmente i costi elevati spesso non alla portata di tutti.
Diverso invece è il caso della Mediazione. In tale procedura il Mediatore è persona, ovviamente sempre imparziale, che non entra nel merito degli aspetti giuridici, non decide né giudica, ma ha la sola funzione di facilitatore dell’ACCORDO delle parti, guidando la negoziazione tra le stesse, in un ambito molto meno formale di quello di un Tribunale, la cui conclusione, come già detto, è concordata tra le parti.
Si aggiunga che – se viene raggiunta un’intesa – l’accordo scritto vincola le parti come un contratto e che il mancato adempimento delle obbligazioni in esso assunte diventa inadempimento contrattuale. Ai sensi del Dlgs n. 28/2010, il verbale di accordo può anche essere omologato in Tribunale ed essere così titolo idoneo per instaurare una procedura di esecuzione forzata o per iscrivere ipoteca.
Sono previste diverse tipologie di mediazione:
LA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: il tentativo di mediazione è obbligatorio, deve cioè essere espletato prima del ricorso al Giudice ordinario, pena inammissibilità del ricorso stesso, nelle controversie in materia di condominio, di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, di divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari, responsabilità medica, e in generale in materia di diritti reali;
LA MEDIAZIONE VOLONTARIA: può essere liberamente attivata per la risoluzione di qualsiasi controversia avente ad oggetto diritti disponibili.
LA MEDIAZIONE DELEGATA: quella attivata su invito del Giudice davanti al quale pende una causa, sia in primo grado che in appello.
LA MEDIAZIONE CONTRATTUALE: prevista in una clausola inserita in un contratto attraverso la quale le parti si impegnano reciprocamente ad attivare una procedura di mediazione presso l’Organismo di Mediazione di fiducia.
Va infine considerato che i costi della mediazione sono già fissati per legge, e non modificabili in aumento dagli Organismi di mediazione.
Le spese di mediazione sono a carico di ogni parte in lite, compreso l’onorario dovuto al mediatore/ai mediatori, da calcolarsi secondo le tabelle allegate al Regolamento dell’Organismo di mediazione, in conformità a quanto previsto dal DM 180/2010 e succ. mod., tabelle che si differenziano a seconda della tipologia di mediazione e dell’esito finale.
E’ auspicabile che tale opportunità di risoluzione stragiudiziale delle controversie venga apprezzata anche dalle Categorie Economiche e dagli Enti Pubblici i quali sapranno indirizzare i rispettivi clienti/iscritti/soci verso la mediazione delle controversie, soprattutto in quelle ipotesi in cui è facoltativa.
MODALITA’ DI ACCESSO ALLA MEDIAZIONE: la persona fisica o giuridica che intende iniziare un procedimento di mediazione, sia obbligatorio che facoltativo, (denominata “parte istante”) nei confronti di altra persona (denominata “parte invitata”), deve solamente compilare apposito modulo (vedi allegati) seguendo le indicazioni in esso contenute ed inviarlo con qualunque mezzo all’Organismo di mediazione indifferentemente alla sede centrale di Roma o a quella decentrata di Latina presso l’Ordine Ingegneri; sarà cura poi dell’Organismo designare il Mediatore e fissare la data ed il luogo del primo incontro comunicandolo anche alla parte invitata.
COME SI DIVENTA MEDIATORI
Per acquisire e mantenere nel tempo la qualifica di "Mediatore Professionista" occorre avere i seguenti requisiti:
- titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale;
- aver frequentato uno specifico corso di 50 ore (presso un Organismo autorizzato) con superamento di esame finale;
- aver frequentato specifici corsi di aggiornamento biennali di 18 ore (presso un Organismo autorizzato);
- non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
- non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
Per svolgere l'attività di Mediatore, i soggetti in possesso di tali requisiti dovranno far domanda d'iscrizione a non più di 4 Organismi di Mediazione.