Il Decreto del Ministero della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013 ("Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011 n.183") prevede l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri - in una sezione distinta - delle "Società Tra Professionisti" o "società professionali". Dette società - costituite "secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre 2011, n. 183" - devono avere come oggetto "l'esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico".
Secondo la procedura prevista nel decreto, innanzi tutto la società tra professionisti si deve iscrivere al Registro delle imprese:
- nella sezione speciale nel caso sia una società di persone,
- nella sezione ordinaria e nella sezione speciale quando sia una società di capitali.
Subito dopo, per l'iscrizione alla Sezione Speciale dell'Albo degli Ingegneri, la società di professionisti dovrà presentare una domanda al Consiglio dell'Ordine competente per territorio (in base al Comune in cui è stata stabilita la sede legale).
Il nostro Ordine, con delibera n. 4 del 17/12/2018 ha stabilito che l’importo della quota di 1° iscrizione è pari ad € 150,00 e che il contributo annuale è pari ad € 150,00.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- l'atto costitutivo e lo statuto della società, in copia autentica;
- il certificato di iscrizione al Registro delle imprese;
- il certificato di iscrizione all'albo/elenco/registro per i soci professionisti che non siano iscritti presso l'Ordine degli Ingegneri al quale si sta presentando la domanda.
Ricevuta la domanda, il Consiglio dell'Ordine dovrà verificare l'osservanza, da parte della società, delle disposizioni normative contenute nella legge n. 183/2011 e nel DM 34/2013; tale verifica riguarderà sostanzialmente i contenuti dell'atto costitutivo e le eventuali incompatibilità tra i soci.
Se la società rispetta tutti i requisiti di legge, il Consiglio approverà l'iscrizione nella Sezione Speciale dell’Albo. Sarà poi compito della società far annotare l'avvenuta iscrizione all'Albo nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
La Sezione Speciale dell'Albo degli Ingegneri registra per ciascuna società professionale le seguenti informazioni:
- la ragione o denominazione sociale;
- l'oggetto professionale (unico o prevalente);
- la sede legale;
- il nominativo del legale rappresentante;
- i nomi dei soci iscritti, nonchè degli eventuali soci iscritti presso Albi o elenchi di altre professioni.
NORMATIVA
Legge n. 183/2011 art. 10
DM 34/2013 "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolementate nel sistema ordinistico"
Circolare CNI n. 203 del 17 aprile 2013
Circolare CNI n. 244 del 3 luglio 2013
MODULISTICA
Domanda di iscrizione STP